La normativa in oggetto meglio specificata ha introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e segg. c.p.c., in sostituzione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., modificando, tra l’altro, le disposizioni di cui al D.lgs 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
l procedimento semplificato, collocato nel Libro II del codice di procedura civile e non più tra i procedimenti speciali di cui al Libro IV (come previsto per il vecchio rito sommario, che viene a sostituire), risulterà applicabile alla pressoché totalità delle controversie.
Vi sarà piena equiparazione al rito ordinario perché si concluderà con sentenza e non più con ordinanza, come in precedenza previsto dall’art. 702 bis c.p.c., e sarà consentito il passaggio dal rito semplificato a quello ordinario e viceversa.
In ragione di quanto sopra argomentato, con riguardo alla corresponsione del contributo unificato, è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all’art. 13, comma 1, D.P.R. 115/2002 laddove viene stabilito che la misura dell’importo si determina in relazione al valore della controversia in misura piena, non potendosi applicare il dimezzamento di cui al comma 3 espressamente previsto per i procedimenti speciali del libro IV, Titolo I, c.p.c..
La Cancelleria, pertanto, provvederà ad esigere, per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione, il pagamento del contributo unificato nella misura piena, individuata ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.P.R. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D.lgs 150/2011, Capo III.